Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalita' stabilite con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unita' di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attivita' istituzionali della Scuola stessa, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di supporto alla didattica e dieci unita' per le attivita' di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, ((fino al 31 dicembre 2029 puo' essere conferito un incarico dirigenziale)) ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

Testo vigente dal 20 febbraio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2022 al 20 febbraio 2026. 10 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, tolto: in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali aggiunto: fino al 31 dicembre 2029 puo' essere conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178~art13 · fonte del testo

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