Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del Consiglio. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di trentadue unita'; essi scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unita', in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonche' i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto. 9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale

Testo vigente dal 21 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2002 al 21 giugno 2022. 71 parole tolte, 310 parole aggiunte.

tolto: l.Il Comitato di Presidenza, nel limiteaggiunto: Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il tolto: funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la stipula di aggiunto: suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazionitolto: , ivi comprese quelle della aggiunto: per la segreteria particolare del vicepresidente e tolto: di assistenza ai consiglieri, anche per periodi determinati. 2. aggiunto: per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del Consiglio. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di tolto: ventisei unita'; aggiunto: trentadue unita'; essi scadono automaticamente alla cessazione tolto: della consiliatura; aggiunto: dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. tolto: 3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonche' il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto. 4 aggiunto: Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unita', in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. Qualora i tolto: collaboratori aggiunto: professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo tolto: nel limite massimo di dieci unita', in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. tolto: 4-bis aggiunto: I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonche' i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto. 9. Agli adempimenti aggiunto: per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo tolto: provvede il Segretario generale. aggiunto: e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-14;37~art3 · fonte del testo

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