Art. 13 — Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile
Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA puo' ricorrere, nei limiti della disponibilita' economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unita'. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all'articolo 16, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma e' fissato nel limite di dieci unita'. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, e' determinato in relazione alla professionalita' posseduta e alle funzioni che si intendono conferire. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive modifiche e delle disponibilita' economiche esistenti. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente puo', altresi', avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonche' di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Testo vigente dal 14 dicembre 2009
