Art. 2 — Istituzione del corso di laurea in scienze motorie
La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle universita'. Il corso di laurea in scienze motorie e' finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
- a)didatticoeducativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b)della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa eta' e a soggetti disabili;
- c)tecnicosportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
- d)manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attivita' e delle strutture sportive. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientificodisciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso e' a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilita' di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneita' fisica per le attivita' disciplinari a prevalente contenuto tecnicosportivo. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge l5 maggio 1997, n. 127. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facolta' di scienze motorie con il concorso di altre facolta' e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facolta' diversa e' comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facolta' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalita' organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attivita' professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 8 giugno 1998
