In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.». In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i ((decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)), si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di interdisciplinarita' di cui al comma 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.

Testo vigente dal 30 giugno 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 9 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo tolto: 17, comma 99 aggiunto: 15, comma 1, della legge tolto: 15 maggio 1997 aggiunto: 30 dicembre 2010, n. tolto: 127 aggiunto: 240, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono … loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di interdisciplinarita' di cui al comma 1. tolto: 2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e … in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art14 · fonte del testo

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