Art. 7 — Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
Le universita' possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonche' ad altre attivita' connesse ai compiti istituzionali delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.
Testo vigente dal 8 giugno 1998
