Art. 3 — Procedure
In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonche' delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalita' per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento dalla laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti. La domanda e' corredata dall'indicazione della disponibilita' di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnicoamministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive. Le proposte delle universita' sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruita'. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le universita' all'attivazione dei corsi o della facolta'.
Testo vigente dal 8 giugno 1998
