Art. 2 — Diploma universitario

Il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunita' economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

Testo vigente dal 23 novembre 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 191/1991

    Questione infondata
    2 maggio 1991

    I corsi organizzati nelle Università per il rilascio del "diploma universitario" e del "diploma di specializzazione" - previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 - siccome interamente radicati nell'ordinamento dell'istruzione universitaria (dal momento che quelli organizzati per il rilascio del diploma universitario si svolgono nelle facoltà, mentre gli altri sono effettuati nelle scuole di specializzazione, definite dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, come "corsi ufficiali universitari"), risultano estranei (v. massima A) alla materia dell'"addestramento e formazione professionale". Pertanto la disciplina statale degli stessi non ha inciso nella competenza esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano nella suddetta materia. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all' art. 8, nn. 1, 26, 29, e all'art. 16, primo comma, anche in relazione all'art. 100, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

    Art. 3 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 6 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 8 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 33 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari