Art. 80 — Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 450 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'accesso alle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
tolto: a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonche' l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;
tolto: b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973;
tolto: c) un programma di attivita' recante in particolare l'indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;
tolto: d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri;
tolto: e) la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, se nel programma di cui alla lettera c) risulta che l'impresa stessa intenda coprire la responsabilita' civile per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attivita'. L'impresa puo' costituire la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Qualora l'impresa intenda modificare una o piu' delle informazioni di cui al comma 1 ne da' comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art80 · fonte del testo
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