Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 367 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attivita' in- dicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 9, comma 2. Le imprese che nello Stato di origine esercitano congiuntamente le attivita' di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad esercitare esclusivamente le attivita' di cui al comma 1, salvo quanto previsto all'art. 98. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 80, comma 1, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera b). Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 1. L'impresa deve inoltre dare prova:

tolto: a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 7 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

tolto: b) di possedere nel territorio della Repubblica attivita' per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art. 103 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla meta' del suddetto importo minimo. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 3. Per il vincolo delle attivita' depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art93 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari