Titolo III – Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro stato membro.
- Art. 80 — Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
- Art. 81 — Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
- Art. 82 — Obbligo di uso della lingua italiana
- Art. 83 — Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza
- Art. 84 — Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine
- Art. 85 — Poteri dell'ISVAP
- Art. 86 — Comunicazione di dati relativi all'attività svolta
- Art. 87 — Pubblicità
- Art. 88 — Trasferimento di portafoglio
- Art. 89 — Rappresentante fiscale
- Art. 90 — Rappresentante per la gestione dei sinistri
- Art. 91 — Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale
- Art. 92 — Esercizio dei rami vita e capitalizzazione