Art. 70 — Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 272 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'accesso alle attivita' indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
tolto: a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;
tolto: b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;
tolto: c) un certificato indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare;
tolto: d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma. L'impresa e' tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art70 · fonte del testo
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