Art. 2 — Sanzioni mancata comunicazione di informazioni e risultati di prove
Salvo che il fatto costituisca reato la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. Salvo che il fatto costituisca reato i fabbricanti o gli importatori di una sostanza figurante negli elenchi di priorita' di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, che non forniscono al relatore designato le informazioni, i risultati delle prove e le relative relazioni previsti dall'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Testo vigente dal 16 giugno 1999
