Art. 58 — Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 220 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 56. La liquidazione coatta puo' essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale e' disposta la revoca. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 55, lettere a), c) e d). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta. Le imprese nei cui confronti viene disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attivita' in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art58 · fonte del testo
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