Art. 57 — Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in corformita' all'art. 56, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonche' dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato in applicazione degli articoli 50 e 51. L'ISVAP puo' altresi' adottare i provvedimenti previsti dall'art. 53. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe in conformita' a quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 53.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art57 · fonte del testo
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