Art. 99 — Revoca e decadenza dell'autorizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 238 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 54, comma 1. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria e' disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 55. La revoca dell'autorizzazione puo' altresi' essere disposta:
tolto: a) quando le autorita' dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parita' e della reciprocita' di trattamento;
tolto: b) quando le predette autorita' pongano restrizioni alla libera disponibilita' dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attivita' nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorita' dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilita' dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilita' e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa. Si applicano altresi' gli articoli 54, comma 2, e 56, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art99 · fonte del testo
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