Art. 69 — Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 279 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera d) o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi del presente decreto. La liquidazione coatta puo' essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale e' disposta la revoca. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 66, comma 1, lettere a), c), d) ed e). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attivita' in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti. Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni dei commi 3 e 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art69 · fonte del testo
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