Art. 10 — Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2006. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro Per le societa' cooperative a responsabilita' limitata il capitale non puo' essere inferiore alla meta' dell'importo indicato al comma 1. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresi' possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non puo' essere superiore alla meta' di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art10 · fonte del testo
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