Art. 12 — Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2006. 268 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: 1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:
tolto: a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
tolto: b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;
tolto: c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella. Per le societa' cooperative a responsabilita' limitata il capitale non puo' essere inferiore alla meta' degli importi fissati nel comma 1. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati. Se l'autorizzazione comprende piu' rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo piu' elevato. La misura minima del fondo di organizzazione necessaria per la copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), e' determinata, in via generale, dall'ISVAP, con proprio provvedimento; in ogni caso tale misura non puo' essere superiore alla meta' di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2. Le societa' che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano un capitale inferiore all'ammontare minimo devono, entro sette anni dalla stessa data, adeguarlo a detto ammontare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art12 · fonte del testo
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