Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2003 al 1 gennaio 2006. 778 parole tolte, 10 parole aggiunte in 24 capoversi.
tolto: Agli effetti del presente decreto si intende per:
tolto: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
tolto: b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;
tolto: c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
tolto: d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;
tolto: e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
tolto: f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;
tolto: g) attivita' in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;
tolto: h) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;
tolto: i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;
tolto: l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;
tolto: m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
tolto: n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione e' assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
tolto: o) societa' controllata: una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;
tolto: p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare su questa una influenza notevole, ancorche' non dominante;
tolto: q) mercato regolamentato: un mercato finanziario cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;
tolto: r) autorita' di controllo: le autorita' nazionali incaricate del controllo delle imprese;
tolto: s) unita' di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;
tolto: t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
tolto: u) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;
tolto: v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
tolto: z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE;
tolto: aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sonoparimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
tolto: bb) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art1 · fonte del testo
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