Art. 2 — Definizioni
Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonche' si intende per:
- a)«organizzazione», una persona giuridica o un ente privo di personalita' giuridica;
- b)«esercente», chi assume l'esercizio di un aeromobile a norma dell'articolo 874 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Testo vigente dal 5 dicembre 2017
