Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:
- a)'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate': persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto;
- b)'contenitore': contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate;
- c)'contenitori non riutilizzabili': rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.
Testo vigente dal 27 settembre 2013
