Art. 6 — Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)

La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata puo' essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonche' le imprese di assicurazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art6 · fonte del testo

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