Art. 5 — Casi di esclusione della responsabilità
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni previste all'articolo 4 non si applicano in caso di:
- a)fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione;
- b)chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;
- c)gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico;
- d)interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che e' intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto.
Testo vigente dal 19 ottobre 2007
