Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
- a)coordinatore: il soggetto incaricato del coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani designati come coordinati o ad orari facilitati;
- b)banda oraria: il permesso dato dal coordinatore, ai sensi del regolamento, di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato, ad una data e in un orario specifici, assegnati dal coordinatore, ai sensi del regolamento stesso, al fine di atterrare o decollare;
- c)aeroporto coordinato: un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, e' necessario, per un vettore aereo, aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte del coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
- d)aeroporto ad orari facilitati: un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione del traffico in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui e' stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attivita' dei vettori aerei che operano in tale aeroporto;
- e)serie di bande orarie: almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico.
Testo vigente dal 19 ottobre 2007
