Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

  • a)coordinatore: il soggetto incaricato del coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani designati come coordinati o ad orari facilitati;
  • b)banda oraria: il permesso dato dal coordinatore, ai sensi del regolamento, di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato, ad una data e in un orario specifici, assegnati dal coordinatore, ai sensi del regolamento stesso, al fine di atterrare o decollare;
  • c)aeroporto coordinato: un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, e' necessario, per un vettore aereo, aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte del coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
  • d)aeroporto ad orari facilitati: un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione del traffico in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui e' stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attivita' dei vettori aerei che operano in tale aeroporto;
  • e)serie di bande orarie: almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico.

Testo vigente dal 19 ottobre 2007

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-10-04;172~art2 · fonte del testo