Art. 12 — Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
[1]All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonche' nelle materie amministrativo-contabili.»;
- b)al comma 3, al secondo periodo, le parole: «in qualsiasi momento» sono soppresse, dopo la parola: «proposta» e' inserita la seguente: «motivata» e la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»; e' aggiunto il seguente periodo: «Il Segretario generale e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP.»;
- c)al comma 4, alla lettera b), le parole: «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale e sovrintende e coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di cui all'articolo 6-bis della presente legge»;
- d)al comma 4, lettere c), e)
[2]e g), la parola: «portuale» e' sostituita dalle seguenti: «di gestione»;
- e)al comma 4, lettera f), dopo la parola: «regolatore» sono inserite le seguenti: «di sistema»;
- f)al comma 5, le parole: «organizzazioni portuali» sono sostituite dalle seguenti: «soppresse autorita' portuali»;
- g)al comma 6, le parole: «autorita' portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuali» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
Testo vigente dal 31 agosto 2016
