Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)«regolamento»: il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
  • b)«Autorita'»: l'Autorita' di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • c)«Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d)«Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 25 del medesimo regolamento;
  • e)«persona con disabilita'» o «persona a mobilita' ridotta», qualsiasi persona la cui mobilita' sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilita' fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilita' o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilita', o per ragioni di eta', e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;
  • f)«territorio di uno Stato membro», territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute;
  • g)«condizioni d'accesso», norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull'accessibilita' dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilita' o persone a mobilita' ridotta;
  • h)«vettore», una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;
  • i)«vettore dell'Unione», un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro;
  • l)«servizio passeggeri», un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;
  • m)«servizi integrati», servizi di trasporto interconnessi all'interno di una determinata area geografica, con servizio d'informazione, emissioni di biglietti ed orari unici;
  • n)«vettore di fatto», un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente;
  • o)«vie navigabili interne», un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi;
  • p)«porto», un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l'attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente;
  • q)«terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;
  • r)«nave», un'imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne;
  • s)«contratto di trasporto», un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o piu' servizi passeggeri o crociere;
  • t)«biglietto», un documento in corso di validita' o altro giustificativo di un contratto di trasporto;
  • u)«venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
  • v)«agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell'operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto;
  • z)«operatore turistico», un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;
  • aa)«prenotazione», una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera;
  • bb)«operatore del terminale», un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell'amministrazione e della gestione di un terminale portuale;
  • cc)«crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo;
  • dd)«sinistro marittimo», il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.

Testo vigente dal 19 agosto 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129~art2 · fonte del testo

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