Art. 30 — Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94
All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, la parola: «copia» e' sostituita dalle seguenti: «i dati»;
- b)al secondo periodo, le parole: «Il documento e' conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»;
- c)all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione e' sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi e' sanzionata».
Testo vigente dal 2 ottobre 2012
