Art. 8 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
L'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Modalita' e condizioni per l'affidamento, sospensione e revoca dello stesso). - 1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, deve soddisfare i requisiti e le condizioni richieste dall'articolo 5. 2. L'affidamento di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, per i profili di competenza, secondo la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 3. 3. Le modalita' per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'affidamento stesso, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5. 4. Ai fini della sospensione e della revoca dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.".
Testo vigente dal 23 giugno 2000
