Art. 6 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)nella rubrica, le parole: "e dell'affidamento" sono soppresse;
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.".
Testo vigente dal 23 giugno 2000
