Art. 4 — Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
L'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Modalita' e condizioni per l'autorizzazione). - 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve:
- a)possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3;
- b)avere sviluppato e mantenere un efficace sistema di qualita' di cui al punto 6 dei criteri specifici dell'allegato 3, certificato da un istituto indipendente di verifica a tal fine riconosciuto dall'amministrazione;
- c)redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese le norme applicabili, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto;
- d)avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.".
Testo vigente dal 23 giugno 2000
