Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.

Abrogato dal 26 luglio 2011

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Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2003 al 26 luglio 2011. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, deve soddisfare i requisiti e le condizioni richieste dall'articolo 5. L'affidamento di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per i profili di competenza, secondo la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 3. Le modalita' per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'affidamento stesso, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5. Ai fini della sospensione e della revoca dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2011, N. 104

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314~art10 · fonte del testo

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