L'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione. 3. La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 4. L'amministrazione nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione europea decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata. 5. L'autorizzazione e' sospesa quando la Commissione europea delibera la sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal predetto organismo mantengono la loro validita'. 6. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. 7. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.».

Testo vigente dal 8 ottobre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275~art7 · fonte del testo

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