Art. 5 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
L'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi riconosciuti o autorizzati mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio rispettivamente del provvedimento di riconoscimento e di autorizzazione. 2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonche' alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attivita' degli organismi riconosciuti o autorizzati, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).".
Testo vigente dal 23 giugno 2000
