Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. ((E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano)). L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

1

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9

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Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del suindicato decreto.

Testo vigente dal 22 febbraio 2014

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 386/2004

    Questione infondata
    14 dicembre 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante la delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e degli artt. 1 e 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, attuativi della predetta delega, nelle parti in cui tali disposizioni non prevedono la istituzione di una sezione specializzata con sede nel territorio del distretto della Corte d’appello di Cagliari, nonché nelle parti in cui stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per “i territori ricompresi” nel distretto della Corte d’appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte. Giova ribadire, infatti, la giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale, purché vengano svolti senza oneri o modalità tali da renderne impossibile o estremamente difficile l’esercizio, non impongono, tuttavia, la necessità che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo o con i medesimi effetti, essendo, peraltro, il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima. - Sentenze citate nn. 63/1977, 427/1999 ed ordinanza 99/2000. - Sentenza n. 82/1996.

    Art. 16 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza · Art. 1 Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello · Art. 4 Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2012 al 22 febbraio 2014. 2 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche. tolto: 1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e … specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. aggiunto: E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organicheaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9

    Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del suindicato decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168~art1 · fonte del testo

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