Art. 33 — Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica

All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilita' dei dati»;
  • b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualita' del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attivita' svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere»;
  • c)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168». Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attivita' economica.

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/2026

    Questione infondata
    12 maggio 2026

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e, per il profilo della ragionevole durata del processo, 111, secondo comma, Cost., dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, nella parte in cui prevede, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 33, comma 1, lett. c), della legge n. 118 del 2022, che le azioni civili esperibili in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa. L’esercizio del potere discrezionale del legislatore non è affatto manifestamente irragionevole o arbitrario, in quanto le sezioni specializzate sono maggiormente attrezzate per affrontare e risolvere questioni che, nell’ambito di un rapporto contrattuale tra imprese, presuppongono una «analisi del fenomeno economico» della dipendenza, sul quale possono innestarsi le condotte abusive vietate dalla legge. Inoltre, l’attribuzione di tale competenza semplifica l’individuazione del giudice deputato a trattare le controversie nascenti da possibili “interferenze” con le fattispecie di abuso di posizione dominante. Non viene leso neanche il principio del giudice naturale, in quanto, per la distribuzione degli affari tra le diverse sezioni di un medesimo ufficio giudiziario, il sistema tabellare si pone in linea con l’art. 25, secondo comma, Cost., purché, come nel caso di specie, operi nel rispetto della riserva di legge e, quindi, di criteri oggettivi e predeterminati rispetto all’insorgere della controversia. Né risultano violati, infine, il principio del giudice naturale e i canoni di specializzazione ed efficienza, a causa dell’attribuzione delle controversie in materia di abuso di dipendenza economica a un organo in composizione collegiale: da un lato, è proprio la collegialità della decisione a poter rendere più agevole l’elaborazione di orientamenti condivisi all’interno della sezione specializzata; dall’altro lato, va esclusa la possibilità di attribuire rilevanza, ai fini del rispetto del principio presidiato dall’art. 25, primo comma, Cost., alla diversa composizione (monocratica, anziché collegiale) dell’organo all’interno del medesimo ufficio giudiziario. (Precedenti: S. 257/2017 - mass. 40302; S. 254/2017; O. 63/2002 - mass. 26809; O. 152/2001 - mass. 26236).

    Art. 9 Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive · Art. 33 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 · Art. 24 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118~art33 · fonte del testo

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