[1]Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche:

[2]1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

[3]2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

[4]3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

[5]4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

[6]5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;

[7]6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

[8]7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;

[9]8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

[10]((Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.))

[11]Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

[12]COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

[13]((Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.))

[14]47

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

47

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 353 (in G.U. 1ª s.s. relativa alla G.U. 234/07/2002, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 353/2002

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Infatti, la partecipazione al collegio giudicante di un funzionario che continui ad espletare i compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza, rimanendo incardinato nella amministrazione di origine, comporta la violazione dell'art. 108 della Costituzione e del principio, applicabile anche ai componenti c.d. laici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, di indipendenza e terzietà del giudice, elemento questo essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione; sussiste altresì la violazione del conseguente principio secondo cui, per qualsiasi dipendente pubblico in servizio, che sia parte in senso sostanziale o che partecipi alla gestione di un determinato settore di attività amministrativa, si esigono particolari e puntuali garanzie di indipendenza e terzietà, quando il medesimo sia chiamato a funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque affidata all'amministrazione di provenienza o di codipendenza. - Sull'esigenza di garanzie di indipendenza e di imparzialità dei funzionari pubblici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, cfr. le citate sentenze n. 158/1995, n. 2/1974, n. 27/1972, n. 49/1968, n. 196/1982, n. 177/1973, nn. 1 e 30/1967, n. 55/1966, n. 103/1964; sulla posizione e sui vincoli degli stessi nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, cfr. le richiamate sentenze n. 451/1989, n. 196/1982, n. 49/1968, n. 30/1967, n. 25/1976.

    Art. 138 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art138 · fonte del testo

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