A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti - di seguito denominato Fondo - e' stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria. Dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo e' incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute per il personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di solidarieta' ((nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore)). Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, e inferiore all'importo di cui al comma 5 si applica un contributo di solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo ((nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore)). Il contributo di solidarieta' di cui al comma 4 non si applica sulle quote di retribuzione annua eccedenti l'importo di lire un miliardo rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori iscritti al Fondo, ad esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano far valere almeno 4.160 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, e' accreditato di ufficio, per ogni anno in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi il 50 per cento del massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, un numero di contributi giornalieri pari a 260. Tale accreditamento e' consentito per un numero di giornate non superiore a 1040 e fino a concorrenza di 5.200 contributi giornalieri complessivi.

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

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Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1997 al 1 gennaio 2018. 6 parole tolte, 70 parole aggiunte.

… comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di solidarieta' nella misura dell'1,tolto: 2aggiunto: 5 per cento, di cui 0,tolto: 60aggiunto: 75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,tolto: 60aggiunto: 75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore. Per il personale di cui all'articolo 2, … decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura dell'1,tolto: 2aggiunto: 5 per cento, di cui 0,tolto: 60aggiunto: 75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,tolto: 60aggiunto: 75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore. Il contributo di solidarieta' di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;166~art1 · fonte del testo

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