A partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori. 3 Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e' fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1 luglio 1997. 3 L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi del comparto agricolo e' aumentato di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1 gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali. Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle risultanze delle effettive maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive, possono anche essere annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5 b del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:

  • a)aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo ovvero di rapporti di lavoro pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni interaziendali ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali per la manodopera agricola all'interno del territorio nazionale. Per le aziende direttocoltivatrici il numero delle giornate annue e' ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalita' ed i criteri delle convenzioni;
  • b)instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81

3

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 01, comma 1) che per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 12 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1997 al 12 marzo 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81

    Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 01, comma 1) che per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-16;146~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari