Art. 5 — Accesso alle informazioni sulle navi di bandiera nazionale
Ai fini del presente decreto l'Amministrazione rende disponibili alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le seguenti informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:
- a)elementi di identificazione e riconoscimento della nave;
- b)date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle addizionali e supplementari e date degli audit;
- c)identificazione degli organismi riconosciuti cui e' demandata l'attivita' di certificazione e classificazione della nave;
- d)identificazione dell'autorita' competente che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;
- e)esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;
- f)informazioni sui sinistri marittimi;
- g)identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.
Testo vigente dal 5 ottobre 2011
