Art. 5 — Accesso alle informazioni sulle navi di bandiera nazionale

Ai fini del presente decreto l'Amministrazione rende disponibili alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le seguenti informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:

  • a)elementi di identificazione e riconoscimento della nave;
  • b)date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle addizionali e supplementari e date degli audit;
  • c)identificazione degli organismi riconosciuti cui e' demandata l'attivita' di certificazione e classificazione della nave;
  • d)identificazione dell'autorita' competente che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;
  • e)esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;
  • f)informazioni sui sinistri marittimi;
  • g)identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.

Testo vigente dal 5 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164~art5 · fonte del testo

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