Art. 4 — Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale

Quando l'Amministrazione e' informata che una nave di bandiera nazionale e' stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di approdo, fatte salve le attivita' di indagine finalizzate ad accertare eventuali responsabilita', adotta le procedure di seguito indicate, finalizzate a verificare che la nave sia tempestivamente resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO:

  • a)per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha autorizzato gli organismi riconosciuti all'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvedera' affinche' l'organismo riconosciuto effettui una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate;
  • b)per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha affidato agli organismi riconosciuti l'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvedera' affinche' l'organismo riconosciuto, effettui, per conto dell'Amministrazione, una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate. L'Amministrazione ha, in ogni caso, facolta' di partecipare con propri qualificati funzionari all'effettuazione delle visite di cui al comma 1.

Testo vigente dal 5 ottobre 2011

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164~art4 · fonte del testo