Art. 4 — Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale
Quando l'Amministrazione e' informata che una nave di bandiera nazionale e' stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di approdo, fatte salve le attivita' di indagine finalizzate ad accertare eventuali responsabilita', adotta le procedure di seguito indicate, finalizzate a verificare che la nave sia tempestivamente resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO:
- a)per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha autorizzato gli organismi riconosciuti all'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvedera' affinche' l'organismo riconosciuto effettui una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate;
- b)per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha affidato agli organismi riconosciuti l'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvedera' affinche' l'organismo riconosciuto, effettui, per conto dell'Amministrazione, una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate. L'Amministrazione ha, in ogni caso, facolta' di partecipare con propri qualificati funzionari all'effettuazione delle visite di cui al comma 1.
Testo vigente dal 5 ottobre 2011
