Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)nave: una nave battente bandiera di uno stato membro che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni di cui l'Organizzazione marittima internazionale - IMO e' depositaria e per la quale e' richiesto un certificato;
- b)Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- c)organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
- d)certificati: i certificati previsti dalla legge e rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;
- e)audit IMO: attivita' di controllo, consulenza e verifica condotta in conformita' alle disposizioni della risoluzione A. 974 (24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005.
Testo vigente dal 5 ottobre 2011
