Art. 3 — Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio dell'autorizzazione a battere la bandiera
Prima di consentire l'esercizio di una nave cui e' stato concesso il diritto di battere la bandiera nazionale, l'Amministrazione verifica che l'armatore ovvero esercente abbia ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni internazionali e nazionali applicabili. L'attivita' di verifica di cui al comma 1, comprende:
- a)l'acquisizione di copia dei certificati di sicurezza e dei rapporti di visita ispettiva effettuati da quando la nave e' in esercizio;
- b)il controllo dei precedenti rapporti di visita condotti in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di controllo da parte dello stato di approdo;
- c)se necessario, la consultazione della precedente Amministrazione per accertare se sussistano ancora anomalie o deficienze gia' individuate. L'Amministrazione, per le navi che abbiano in precedenza battuto la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo Stato di cui la nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli riguardanti le deficienze gia' accertate e non risolte all'atto del cambio di nazionalita' ed ogni altra pertinente informazione connessa alla sicurezza.
Testo vigente dal 5 ottobre 2011
