Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni, si intende per:
- a)«autorita' competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b)«autorita' competente locale»: gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri;
- c)«convenzione»: la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC 2006) di cui alla legge 23 settembre 2013, n. 113, e le parti pertinenti della MLC 2006;
- d)«parti pertinenti della MLC 2006»: le parti della convenzione il cui contenuto e' considerato corrispondente alle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 2009/13/CE;
- e)«ispettore»: un dipendente delle autorita' competenti di cui alle lettere a) e b) autorizzato a svolgere le ispezioni dello Stato di bandiera;
- f)«ispezione»: la visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformita' alla convenzione;
- g)«reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto originato dai lavoratori marittimi, ogni soggetto, associazione o organizzazione, portatrice di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo, secondo le procedure di cui alla regola 5.1.5 della convenzione;
- h)«fermo»: il formale divieto posto ad una nave di prendere il mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
- i)«certificato del lavoro marittimo»: il certificato di cui all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione;
- l)«dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo»: la dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente decreto e di cui alla regola 5.1.3 della convenzione;
- m)«data anniversaria»: il giorno ed il mese di ciascun anno che corrisponde alla data di scadenza del certificato del lavoro marittimo.
Testo vigente dal 9 marzo 2016
