Ai fini del presente decreto s'intende per:

  • a)altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
  • b)amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  • c)amministrazione dello Stato di bandiera: le autorita' competenti dello Stato la cui bandiera la nave ro/ro da passeggeri e' autorizzata a battere;
  • d)autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  • e)bordo libero residuo (fr): la distanza minima fra il ponte ro/ro danneggiato e la linea di galleggiamento finale nel punto in cui si e' verificata l'avaria, senza tenere conto degli ulteriori effetti prodotti dall'acqua accumulatasi sul ponte ro/ro danneggiato;
  • f)convenzione SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, unitamente ai successivi protocolli ed emendamenti dal momento della loro entrata in vigore;
  • f-bis)SOLAS 90: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.117 (74);
  • f-ter)SOLAS 2009: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.216 (82);
  • f-quater)SOLAS 2020: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.421 (98);
  • g)organismo riconosciuto: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; per le navi da passeggeri nazionali, si intende l'ente tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb-sexies), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);
  • h)nave ro/ro da passeggeri: una nave che trasporti piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/3 della convenzione SOLAS;
  • i)nave ro/ro da passeggeri nuova: una nave ro/ro da passeggeri che non sia una nave ro/ro da passeggeri esistente;
  • l)nave ro/ro da passeggeri esistente: una nave ro/ro da passeggeri la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione prima del 5 dicembre 2024; per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:
  • 1)ha avuto inizio la costruzione di una nave specifica ben identificabile;
  • 2)l'assemblaggio di quella determinata nave comprende almeno 50 tonnellate o l'uno per cento della massa stimata del materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
  • m)passeggero: qualsiasi persona che non sia il comandante della nave, un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo della nave in relazione all'attivita' della nave stessa, e che non sia un bambino di eta' inferiore a dodici mesi;
  • m-bis)requisiti specifici di stabilita': i requisiti di stabilita' di cui all'articolo 5;
  • n)servizio di linea: una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
  • o)societa': l'armatore della nave ro/ro da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave;
  • p)((Stato di approdo)): lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti una nave ro/ro da passeggeri effettua un servizio di linea;
  • q)viaggio internazionale: un viaggio per mare da un porto di uno Stato membro a un porto situato fuori da detto Stato o viceversa.

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2005 al 14 dicembre 2024. 133 parole tolte, 235 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: g) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articoloaggiunto: f-bis) SOLAS 90: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.117 (74);

aggiunto: f-ter) SOLAS 2009: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.216 (82);

aggiunto: f-quater) SOLAS 2020: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, cosi' come modificata in ultimo dalla risoluzione MSC.421 (98);

aggiunto: g) organismo riconosciuto: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; per le navi da passeggeri nazionali, si intende l'ente tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera tolto: b aggiunto: bb-sexies), del decreto legislativo tolto: 3 agosto 1998 aggiunto: 4 febbraio 2000, n. tolto: 314, e successive modificazioni aggiunto: 45);

i) nave aggiunto: ro/ro da passeggeri nuova: una nave aggiunto: ro/ro da passeggeri che non sia una nave ro/ro da passeggeri esistente;

aggiunto: l) nave ro/ro da passeggeri esistente: una nave ro/ro da passeggeri la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi tolto: ad aggiunto: a un equivalente stadio di costruzione tolto: il 1° ottobre 2004 o in data successiva aggiunto: prima del 5 dicembre 2024; per equivalente stadio di costruzione tolto: s'intende aggiunto: si intende lo stadio in cui tolto: ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

1) ha aggiunto: avuto inizio la costruzione di una nave specifica ben identificabile;

2) tolto: ha avuto inizio, per aggiunto: l'assemblaggio di quella determinata navetolto: , l'assemblaggio di aggiunto: comprende almeno 50 tonnellate o tolto: dell'uno aggiunto: l'uno per cento della massa stimata del materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: l) nave esistente: una nave che non sia una nave nuova;

aggiunto: m-bis) requisiti specifici di stabilita': i requisiti di stabilita' di cui all'articolo 5;

n) servizio di linea: una serie di tolto: traversate effettuate da una nave ro/ aggiunto: collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri tolto: in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi aggiunto: attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu' porti, tolto: effettuate in base ad aggiunto: oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con tolto: traversate aggiunto: collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

o) tolto: esercente: qualsiasi ente o persona aggiunto: societa': l'armatore della nave ro/ro da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo tolto: che, in conformita' alla nozione di societa' di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 3051/95, abbia assunto dall'armatore della nave ro/ro da passeggeriaggiunto: , che hanno assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave tolto: e che, nell'assumere tale responsabilita', si sia dichiarato d'accordo per rilevare tutte le obbligazioni e responsabilita' imposte dal codice ISM adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) con risoluzione A.741(l8);

p) Stato tolto: ospite aggiunto: di approdo: lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti una nave ro/ro da passeggeri effettua un servizio di linea;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-14;65~art1 · fonte del testo

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