Art. 100-bis — Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
Abrogato dal 29 aprile 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
Abrogato dal 29 aprile 2026
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10 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2021 al 29 aprile 2026. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati gia' oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di esenzione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a)
tolto: a d), del regolamento prospetto o all'articolo 100, comma 1, del presente decreto. I soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonche' le disposizioni di cui al comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art100bis · fonte del testo
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