Art. 5 — Pensioni di invalidità specifica
Gli iscritti al Fondo appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di invalidita' specifica alle seguenti condizioni:
- a)abbiano raggiunto il trentesimo anno di eta';
- b)abbiano perduto la capacita' di lavoro specifica nell'esercizio dell'attivita' professionale abituale o prevalente per infermita', difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;
- c)siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
- d)possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;
- e)i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attivita' professionale abituale e prevalente per la quale e' richiesto il riconoscimento dell'invalidita' specifica. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.
Testo vigente dal 26 giugno 1997
