Art. 38 — Liquidazione della posizione assicurativa
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 aprile 1997, n. 164.
Abrogato dal 1 luglio 1997
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 aprile 1997, n. 164.
Abrogato dal 1 luglio 1997
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3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1988 al 1 luglio 1997. 256 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di proseguire volontariamente l'iscrizione, e' costituita, al compimento dell'eta' prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo. In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalita' ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi. Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresi', diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480. Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art38 · fonte del testo
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