Art. 21 — Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «L'idoneita' pisco-fisica del lavoratore sportivo e' certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo e' compito del» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal»;
- b)al comma 3, le parole «della legge 26 marzo 2001, n. 151 » sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 »;
- c)al comma 5, le parole «previste dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)»;
- d)al comma 6, le parole «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la famiglia».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
