Art. 35 — Trattamento economico
Il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'articolo 1, e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui agli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 2 ottobre 2010
